IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante norme in materia di  polizia,  sicurezza  e  regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; 
  Considerata la necessita', in base al  disposto  dell'articolo  71,
quarto comma, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
753/1980, di determinare le modalita' di prestazione  del  giuramento
del personale delle ferrovie in concessione tenuto alla constatazione
e verbalizzazione delle infrazioni alle norme relative  alla  polizia
dei trasporti contenute nel medesimo decreto; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 1997; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della  navigazione,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Ai  sensi  dell'articolo  71,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  753,  il  personale
delle ferrovie in concessione addetto all'esercizio, alla custodia ed
alla manutenzione delle ferrovie, deve prestare giuramento innanzi al
pretore del luogo ove ha sede  la  direzione  di  esercizio,  con  la
seguente formula: 
  "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di
osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere  le  funzioni
affidatemi con  coscienza  e  diligenza  e  con  l'unico  intento  di
perseguire il pubblico interesse". 
  2. Copia del verbale di giuramento e' rilasciata all'interessato e,
per tramite di quest'ultimo, all'azienda di appartenenza. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il comma 1, lettera a), dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi. 
            - Il testo dell'art. 71, comma quarto,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753  (Nuove
          norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita'
          dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri  servizi   di
          trasporto), e' il seguente: "Per la legalita' dei  verbali,
          il personale delle ferrovie in concessione 
          deve essere giurato nelle forme di legge". 
           Nota all'art. 1: 
            - Per il testo dell'art. 71, quarto comma, del D.P.R.  11
          luglio 1980, n. 753, v. nelle note alle premesse.